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Modello Polivalente

Approvata con il provvedimento del 2 agosto scorso, l'agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative del nuovo “spesometro”, ossia la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Tra le principali novità si segnala l’integrazione del modello con altre comunicazioni obbligatorie, tra cui la dichiarazione “black list

Nonostante la nuova veste grafica della comunicazione black list, e la sua inclusione all'interno della comunicazione polivalente (nel quadro BL), restano infatti invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione - mensile o trimestrale

La prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il nuovo modello è quindi quella:

  • del 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili (dichiarazione di gennaio 2014),
  • del 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (dichiarazioni del primo trimestre 2014).

Le istruzioni al modello forniscono una precisazione sul momento rilevante per determinare le operazioni da segnalare nel periodo di riferimento (mese o trimestre).

Le Entrate avevano già chiarito in passato che, tenuto conto della finalità dell'adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri Iva, o se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate (circolare 53/E/2010).

Venendo al contenuto del modello, per ciascuna controparte, è necessario indicare i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, se persona fisica; denominazione e indirizzo estero della sede legale, se persona giuridica; non è invece obbligatorio indicare il codice identificativo Iva della controparte. Va poi indicato l'importo complessivo delle operazioni messe in atto, distinte tra attive e passive. In riferimento a queste ultime, il nuovo modello risulta decisamente più snello rispetto al precedente, dal momento che è ora possibile inserire nello stesso rigo e cumulativamente l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Separatamente, vanno indicate le operazioni non soggette. Inoltre, la ripartizione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi è richiesta solo per le operazioni attive non soggette a Iva. Restano, infine, escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni inferiori a 500 euro.